Che cos’è lo Statuto di Autonomia? È la carta costituente la Regione o le Province autonome che disciplina le competenze, fornisce indicazioni circa il governo dell’autonomia e regola i rapporti con lo Stato. Ebbene, da qualche mese, anche sul piano locale si discute un testo (segreto) di modifica dello Statuto che, in vari articoli, appare datato. D’accordo, sono modifiche di frasi e di qualche comma che possono interessare soprattutto gli addetti ai lavori. Tuttavia, il fatto che qualcuno, da Roma, abbia fatto pervenire al nostro foglio liquido la bozza elaborata “nelle segrete stanze” dice la necessità di una trasparenza anche su questioni, all’apparenza, da “azzeccagarbugli”. La conoscenza, la trasparenza e l’informazione sono il sale della democrazia, non è vero? Anche perché le modifiche proposte e previste allo Statuto di autonomia si faranno senza il vincolo di una “intesa” fra i consigli provinciali di Trento e di Bolzano, il consiglio regionale e lo Stato. “Intesa” che, alla luce dei fatti, sarà fatta valere “dopo” e non “prima”. Varrà cioè soltanto per nuove modifiche future.
Il 20 dicembre dello scorso anno, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Fugatti, annunciò: “Entro sei mesi la proposta sul nuovo Statuto”. Ovvero: le modifiche nel rapporto fra lo Stato e la Provincia autonoma in merito alle competenze e alla gestione dell’autonomia. Infatti, nel corso degli anni, lo Statuto del 1948 (riferito alla Regione Trentino-Alto Adige) ha subito alcune modifiche e inanellato numerose contraddizioni. Si cominciò con la legge del 1971 (il cosiddetto “secondo Statuto” che trasferiva la maggior parte delle competenze legislative alle Province autonome di Trento e di Bolzano) e si è proseguito con la legge costituzionale del 2001 che, di fatto, ha rovesciato la potestà legislativa elettorale. Fino a quell’anno era eletto il Consiglio Regionale di 70 componenti e gli eletti nel collegio di Trento (36) e di Bolzano (34) formavano in subordine i consigli provinciali; dal 2001, con legge diversa fra le due province, si eleggono i consigli provinciali (ciascuno con 35 consiglieri) la cui somma forma l’assemblea regionale.
Nel frattempo molte facoltà legislative e di competenza gestionale sono state introdotte con il varo di singole Norme di Attuazione. Nel frattempo, la legislazione dello Stato, costruita per le regioni ordinarie, è diventata sempre più centralistica andando in conflitto con la Magna Charta dello Statuto e con le norme di attuazione. Da qui il contenzioso sempre più frequente con lo Stato (le impugnative da parte del Governo, il ricorso alla Corte Costituzionale).
Che ci sia bisogno di una revisione della “macchina dell’Autonomia” è sotto gli occhi di tutti. Tuttavia c’è la preoccupazione che, se si tocca l’impalcatura dell’autonomia speciale, sia pure ammaccata e superata in vari punti, possa erodere e far crollare tutto il “castello” se prima non vi è la garanzia dell’intesa “vincolante” dei consigli provinciali e regionale sul disegno di legge all’esame del Parlamento.
Soprattutto da quando, il 23 gennaio scorso, il Senato ha approvato il disegno di legge Calderoli (dal nome del proponente) che dovrebbe istituire le autonomie “differenziate”. Il testo, che dovrà essere approvato dalla Camera dei Deputati (dove, probabilmente, subirà modifiche e dovrà, pertanto, tornare al Senato per una seconda lettura) prevede la possibilità, da parte dello Stato, di “attribuire ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” alle Regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta. Da dieci anni sono giacenti tre progetti nel merito presentati da Veneto, Emilia Romagna e Lombardia.
Da qualche tempo, dunque, si parla con insistenza del “Disegno di legge costituzionale” per “l’adeguamento degli Statuti delle Regioni a statuto speciale in attuazione dell’art. 10 della legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3”.
Un testo che il Governo si è impegnato a depositare entro giugno. Per quanto riguarda le due province di Trento e di Bolzano sono al lavoro “i tavoli”, cioè gruppi di esperti che hanno il compito di elaborare le proposte di modifica degli Statuti delle due province.
La bozza di quel testo è sconosciuta perfino agli stessi consiglieri provinciali. Iltrentinonuovo.it ne è venuto in possesso e ha deciso di pubblicare l’art. 4 del disegno di legge costituzionale, ovvero ciò che si riferisce alle “Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol” (il dettaglio in calce).
Poiché i giornalisti, di solito, hanno il dovere di spiegare a chi legge ciò che, per primi, loro stessi non capiscono, abbiamo fatto ricorso alla consulenza di alcune figure che chiamiamo per comodità “esperti della materia”.
Da un primo esame della bozza di riforma dello Statuto par di capire che sia un testo “al ribasso” in quanto affronta solo parzialmente le tematiche più significative della revisione. Ci sono norme procedurali importanti ma che sono in assenza dell’intesa. L’attuale statuto prevede solo il parere e non l’intesa che sarebbe vincolante ma solo per le future modifiche.
Intanto si dovrebbero ripristinare le competenze legislative della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di lavoro del personale regionale. Poi si dovrebbero riattivare le competenze legislative provinciali “in materia di lavoro del personale provinciale, di governo del territorio, attività edilizia e contratti pubblici, erose dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale” e “introdurre una migliore declinazione della competenza in materia di assunzione diretta dei servizi pubblici locali”.
Si propone, inoltre, di “includere tra le materie per le quali le Province autonome hanno la potestà di emanare norme legislative di rango primario, anche le materie che riguardano l’ecosistema, compresa la gestione della fauna selvatica […]; l’urbanistica commerciale e la disciplina degli orari delle attività commerciali”.
Si scrive, inoltre, di abrogare il cosiddetto “rinvio governativo” (che già non c’è più dal 2001) e di modificare il meccanismo di impugnazione delle leggi regionali e provinciali da parte del Governo.
Per contro, si propone la modifica dell’art. 98 dello Statuto speciale “prevedendo che spetti alla Giunta Provinciale e non al Consiglio deliberare l’impugnazione delle leggi statali”.
Si indica l’introduzione del “principio dell’intesa” [ma a posteriori]. “La procedura di revisione dello Statuto viene definita in maniera più puntuale, prevedendo altresì la maggioranza assoluta anche per l’approvazione da parte del Consiglio regionale e provinciale, in analogia alla procedura di revisione delle leggi costituzionali”.
Si accenna, infine, alle Norme di attuazione alle quali è attribuita “una funzione di raccordo tra la competenza legislativa statale e quella regionale e delle province”. Funzione, peraltro, che hanno sempre svolto.
A giudizio dei colti da noi consultati, “la riforma dello Statuto di autonomia andava blindata con l’intesa tra Governo, regioni e province autonome; intesa da siglarsi prima in modo da “blindare” il testo trasmesso alle Camere. Si è rinunciato a farlo per cui l’intesa varrà soltanto dopo l’approvazione di queste modifiche.”
Il problema è che, mancando l’intesa già nella legge costituzionale, il Parlamento potrà approvare ciò che vuole. E non sarà certo il parere, già previsto, dei consigli provinciali e regionali a cambiare le cose, poiché tale parere – a differenza dell’intesa – non vincola nessuno. Insomma, per dirla terra terra è come chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati.
Il consiglio provinciale, su iniziativa delle minoranze, il 5 febbraio scorso ha approvato all’unanimità una risoluzione che chiede di dare priorità all’introduzione dell’intesa prima di apportare le successive modifiche allo Statuto. Ma, si sa, le risoluzioni lasciano il tempo che trovano.
Pertanto, par di capire, se il testo concordato dai “tavoli” fosse stravolto in Parlamento, senza la premessa dell’intesa obbligatoria l’autonomia speciale potrebbe andare su per il camino. Ma quanti sarebbero disposti a scendere in piazza (come ai tempi dell’ASAR, 1945-1948) per rivendicare i “sacri diritti” di un tempo?
La bozza del testo, all’art. 4 della legge costituzionale, con le modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol proposte da Trento e da Bolzano:
1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’alinea, le parole: “In armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali – tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali – nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica,” sono sostituite dalle seguenti: “In armonia con la
Costituzione nonché nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali, tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali”.
2) al numero 1, le parole: «l) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto» sono sostituite dalle seguenti: «l) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto, compreso il rapporto di lavoro e la relativa contrattazione collettiva regionale»;
b) all’articolo 8, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al numero 1, le parole: «l) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» sono sostituite dalle seguenti: «1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto, compreso il rapporto di lavoro e la relativa contrattazione collettiva provinciale»;
2) al numero 5, le parole: «urbanistica e piani regolatori» sono sostituite dalle seguenti: «governo del territorio, edilizia, urbanistica e piani regolatori»;
3) al numero 17, le parole: «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «viabilità, acquedotti e contratti pubblici, comprese le procedure di aggiudicazione e la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture»;
4) al numero 19, le parole: «assunzione diretta di servizi pubblici e la loro gestione a mezzo di aziende speciali» sono sostituite dalle seguenti: “assunzione diretta, istituzione, organizzazione, funzionamento e regolazione di servizi pubblici d’interesse provinciale e locale»;
5) dopo il numero 29, sono aggiunti i seguenti:
«29-bis) tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, compresa la gestione della fauna selvatica;
29-ter) commercio, ivi comprese l’urbanistica commerciale e la disciplina degli orari delle attività commerciali.»;
c) all’articolo 9, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il numero 3 è soppresso;
2) al numero 9 sono soppresse le parole: «, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico»;
d) l’articolo 55 è sostituito dal seguente: «Articolo 55. Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia.»;
e) all’articolo 98, primo comma, le parole: «previa deliberazione del rispettivo Consiglio» sono sostituite dalle parole: «previa deliberazione della rispettiva Giunta»;
f) all’articolo 103, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le leggi costituzionali di revisione dello Statuto sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione, previa intesa adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali sul testo approvato in prima deliberazione. Il mancato
raggiungimento dell’intesa, entro il termine di tre mesi dalla ricezione del testo da parte dei Consigli, salvo motivata richiesta di proroga per un termine di ulteriori quarantacinque giorni, determina la decadenza della proposta di revisione.»;
g) all’articolo 104, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o una delle due Province, le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione possono essere attribuite alla Regione o alla Provincia autonoma. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.»;
h) all’articolo 107, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo comma, la parola: «sentita» è sostituita dalle seguenti: «previo parere favorevole di»;2) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Le norme di attuazione recano anche disposizioni finalizzate a definire il rapporto tra la potestà legislativa statale e quella regionale e provinciale, in relazione a quanto previsto dagli articoli 4, 5, 8 e 9 del presente statuto.»
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